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La scrittura privata: di che cosa si tratta?

scrittura privata

Cos’è e a cosa serve

La scrittura privata è un documento sottoscritto da una o più parti per regolare interessi reciproci nell’ambito di uno o più rapporti.

La scrittura privata deve possedere alcune determinate caratteristiche:

  • La partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del documento la cui stesura con le sottoscrizioni autografe che ha la funzione di confermare che il suo contenuto e i suoi effetti sono quelli da essi voluti;
  • Affinché sia valida ed efficace, è necessario che sia redatta manualmente o tramite mezzi tecnologici, quale la videoscrittura, da un professionista ma anche dalle parti medesime o da una persona incaricata anche se non in possesso di particolari qualifiche per farlo;
  • La presenza o meno di un pubblico ufficiale al momento della sottoscrizione per cui la scrittura si distingue tra autenticata o semplice.

Ma a cosa serve, effettivamente? La funzione della scrittura privata è l’obiettivo che le parti interessate al suo contenuto si prefiggono.

L’art. 2702 Codice civile prevede che la scrittura privata costituisce piena prova che le dichiarazioni in essa contenute provengono dai soggetti che si sono impegnati a sottoscriverla se gli stessi, poi, non disconoscono la propria firma.

In questo modo, chi vuole regolare un determinato rapporto giuridico dovrà preferibilmente definirlo per iscritto, indicando quelle che sono le sue condizioni e le modalità di esecuzione: la successiva sottoscrizione rende vincolanti ai sottoscrittori le disposizioni e gli accordi in essa contenuti.

Affinché gli effetti possano essere validi anche nei confronti dei terzi è però necessario che la scrittura privata sia autenticata.

Costituiscono scritture private i contratti preliminari di compravendita, le quietanze di pagamento, gli ordini di forniture, etc.

È frequente nella prassi, oltre che essere consigliato per comprovare gli accordi tra le parti, che la scrittura privata venga utilizzata al fine di regolare gli accordi tra le stesse in materia contrattuale (redigendo documenti che attestano gli accordi raggiunti durante le contrattazioni, c.d. minute, sino alla definizione del contratto preliminare o dell’accordo definitivo, accordi transattivi nell’ipotesi di controversie, riconoscimento e modalità e termini di estinzione di un debito.

È, del resto, intuitivo che – in mancanza di consacrazione degli accordi in forma scritta, non vi sarebbe prova degli stessi in quanto meri accordi verbali: allo stesso modo, la sottoscrizione autografa apposta sul documento ha la funzione di certificarne la provenienza secondo quanto sopra esposto.

La normativa di riferimento sulla scrittura privata

La normativa di riferimento sulla scrittura privata è contenuta negli articoli dal 2702 al 2707 del codice civile che ne disciplina validità, efficacia e redazione.

Per quel che riguarda la falsificazione delle scritture private, le disposizioni ad hoc previste dal legislatore sono contenute nel D. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016.

In tema di ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione, in riferimento al procedimento di verificazione della scrittura privata, si rinvia all’applicazione degli articoli 214-220 del codice di Procedura Civile.

Gli elementi essenziali

La scrittura privata si caratterizza per la presenza di alcuni requisiti ed elementi essenziali, necessari per avere una struttura capace di regolare i rapporti tra privati.

Tra i requisiti essenziali occorre menzionare quelli relativi alla privatezza, alla genuinità e all’autenticità della scrittura: per il loro soddisfacimento è sufficiente apporre la firma per la sottoscrizione del documento, in modo che possa essere utilizzato per fini probatori, allo scopo di dimostrare la sua esistenza.

Gli elementi essenziali, invece, sono il corpo, la sottoscrizione e il testo. La sottoscrizione, al netto della forma richiesta, è l’elemento atto a stabilire la paternità del documento ed a indicare che la scrittura privata ha piena validità tra le parti e, insieme al corpo e al testo, permette al documento di assumere una determinata fisionomia in grado di regolare un rapporto giuridico.

Al contrario, in assenza di sottoscrizione, la scrittura privata non assolverebbe alla funzione di provare alcunché e certamente la scrittura non potrebbe essere utilizzata non avendo valore tra le parti.

Tipologia di scrittura privata

La scrittura privata può essere di due tipologie:

  • Semplice. In questo caso non è previsto l’intervento di un pubblico ufficiale o di un notaio per la sua autenticazione, ma è comunque redatta e sottoscritta in autonomia dalle parti che costituiscono il rapporto giuridico. É comunque caratterizzata dal riferimento alla data di sottoscrizione, che però non può essere riconosciuta come certa in quanto non vi è autenticazione. Può essere oggetto di tempestivo disconoscimento da parte del soggetto contro il quale viene prodotta: in casi del genere, affinché possa avere validità ed efficacia, è necessario che sia chi vuol avvalersi della scrittura privata a provare l’autenticità del documento;
  • Autenticata. Il documento formatosi in seguito all’accordo tra le parti e alla loro sottoscrizione è autenticato davanti a un notaio o a un pubblico ufficiale (ma anche davanti a un segretario comunale e provinciale o un console), che ha il compito di identificare i sottoscrittori in modo da attribuire loro la paternità dell’accordo e impedire che in futuro possano sorgere delle contestazioni in merito agli effetti posti in essere dalla scrittura privata o all’autenticità delle firme apposte per definirla. In tale ipotesi, quindi il soggetto sottoscrittore non potrà disconoscere la propria firma in quanto apposta in presenza del pubblico ufficiale previa identificazione dei soggetti sottoscrittori: potrà, qualora il documento sia redatto in modo poco chiaro e soggetto a più interpretazioni, contestarne comunque il contenuto.

Di qui, l’opportunità (sebbene non necessario ai fini formali) di rivolgersi ad un professionista che assista le parti nella redazione della scrittura privata.

La scrittura privata registrata

Una scrittura privata deve essere registrata quando si vuole che la data di sottoscrizione diventi certa. In alcuni casi, infatti, la registrazione del documento è necessaria affinché esso possa avere validità (si pensi al contratto di locazione); in altri (in cui la mancanza non contribuisce a invalidare l’accordo tra le parti), invece, può essere opportuna perché in grado di rendere opponibile la scrittura privata ai terzi non sottoscrittori.

Non esitate a contattarci per un appuntamento presso lo Studio, telefonico e in videoconferenza per essere assistiti professionalmente nella redazione della scrittura privata, così da evitare e prevenire successivi problemi.

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